Il rompicapo estivo per i tifosi di calcio trova ancora una volta sede nell’emanazione di cervellotici regolamenti per il loro stazionamento all’interno degli stadi. “Codice di gradimento” è lo spauracchio che da qualche mese aleggia sulle teste degli stessi. Ma di cosa si tratta e quanto il suo utilizzo potrà essere effettivo ed eventualmente “dannoso”?

L’introduzione di questo codice non è una novità o un fulmine a ciel sereno, come qualcuno pensa. Ma un passaggio contenuto all’interno del Protocollo d’Intesa, siglato il 4 agosto 2017 da Osservatorio, Coni, FIGC e Leghe. Quello, tanto per essere chiari, che tra gli obiettivi ha la totale eliminazione della tessera del tifoso in tre anni e che ha permesso la reintroduzione di tamburi e megafoni nei nostro stadi.

A pagina 10 di questo documento, tra i compiti demandati alla FIGC, si parla chiaramente di

sensibilizzare le Leghe professionistiche affinché le Società attuino un percorso di autoregolamentazione endogena che le conduca alla strutturazione del meccanismo del “gradimento”. 

Il fine primario di questo protocollo, infatti, era e resta quello di una maggiore responsabilizzazione dei club. Ma già questo rischia di essere un grande controsenso: attualmente in Italia gli stadi di proprietà si contano sulle dita di una mano e ciò significa che anche la gestione decisionale sugli impianti non potrà mai essere al 100% ad appannaggio dei club.

Ma andiamo con ordine. I propositi del Protocollo d’Intesa riscontravano certamente dei punti fondamentali per scrollarsi di dosso una zavorra decennale come la tessera del tifoso, e i risultati sono stati sotto gli occhi di tutti: la passata stagione ha registrato – dopo anni – una sensibile crescita degli spettatori e soprattutto ha ridato un minimo di animo e colore agli stadi italiani. Con tante tifoserie che finalmente sono tornate in trasferta.

Per stessa ammissione di questo documento, simile percorso si è reso perseguibile per l’ormai netto calo delle situazioni di criticità registrate prima, durante e dopo le manifestazioni sportive:

Dall’attività di monitoraggio svolta dai competenti Uffici delDipartimento della P.S. – si legge – è emerso che il totale delle partite professionistiche valutate “a rischio” dall’Osservatorio, nella stagione 2016/2017, è stato di 302 su 2044 disputate, ovvero il 14,7% del totale. 

Un dato che ha soltanto confermato quello che in questi anni abbiamo sempre sottolineato: leggi, balzelli e decreti per restringere le libertà dei tifosi vanno in direzione totalmente opposta al trend che riguarda gli episodi di violenza e servono soltanto a svuotare gli stadi.

Ora, arriviamo al codice di gradimento. Imposto dall’Osservatorio alla Figc e, di conseguenza, dalla stessa ai club. I quali – va detto per onestà narrativa – hanno dunque dovuto obbligatoriamente stilare suddetto documento per non incorrere in eventuali sanzioni.

Abbiamo preso ad esempio tre Codici di Gradimento, redatti da Roma, Palermo e Alessandria. Uno per ogni categoria professionistica. In linea generale il contenuto è lo stesso e per il 70% ricalca a menadito il già esistente regolamento d’uso degli stadi (QUI è consultabile quello dell’Olimpico) . Quindi se qualche improvvido giornale ha voluto sottolineare come “da oggi” per far entrare uno striscione servirà l’autorizzazione, sappia che ha solo scoperto l’acqua calda: questa direttiva è in vigore dal marzo 2007, quando in seguito alla morte dell’Ispettore Raciti, l’Osservatorio varò tutta una serie di regolamenti volti a limitare e burocratizzare l’introduzione degli strumenti di tifo (poi parzialmente rivisto, per l’appunto, dal Protocollo dell’agosto 2017).

Così come i regolamenti d’uso degli stadi vietano di “occupare all’interno dell’impianto sportivo un posto diverso da quello loro assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società su autorizzazione delle competenti autorità” o “arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico” e “sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo” e “esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, territoriale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte”.

Che poi, spesso, le Questure stesse, per snellire le procedure – ad esempio – preferiscano il classico controllo ai cancelli, è un altro conto. Del resto mi sento di dire che neanche chi è deputato a fare ordine pubblico sia così felice di questi innumerevoli balzelli comportamentali/burocratici che di tanto in tanto saltano fuori, andando ad appesantire anche il loro lavoro. E andando spesso anche a intaccare equilibri decennali. La Squadra Tifoserie del posto X, infatti, conosce bene il proprio territorio e i suoi occupanti e quasi sempre sa come arginarli o ammorbidirli molto meglio di qualsiasi circolare dell’Osservatorio. Questo è senza dubbio uno dei punti focali che andrebbero compresi anche a livello ufficiale.

Qual è la vera differenza quindi tra i già esistenti regolamenti d’uso e questo codice di gradimento? Sostanzialmente l’uno è il doppione dell’altro, con l’aggravante di un indubbio potere d’arbitrio conferito alle società. E su questo si deve porre l’accento e fare attenzione. Non dimenticando mai che già l’istituto del Daspo è uno strumento altamente incostituzionale, con il quale non si ha l’opportunità di difesa prima che lo stesso venga comminato (la polizia emana il Daspo senza un contraddittorio di fronte a un giudice, come ad esempio avviene nei Paesi britannici) e negli ultimi anni, oltre ad aver subito modifiche significative (anche grazie al connubio con la tessera del tifoso) è stato spesso usato in maniera gratuita e a cuor leggero. Tradendo abbondantemente la sua originaria funzione di deterrente ai violenti.

In caso di non rispetto delle norme ivi riportate, il club può decidere per “l’esclusione del tifoso dallo Stadio durante l’evento è un rimedio esperibile dal personale steward, dal Delegato alla Sicurezza e/o dal suo vice ed è previsto per tutti quei comportamenti previsti nel presente codice di condotta o per violazioni del regolamento d’uso dello Stadio”, si legge sul codice dell’Alessandria.

Sempre prendendo a modello il documento del club piemontese, notiamo che i provvedimenti in cui può incorrere il trasgressore sono:

Richiamo scritto

Nei casi di inadempimenti/violazioni lievi e scusabili al sostenitore è rivolto un richiamo scritto; il terzo richiamo scritto nella medesima stagione sportiva comporterà l’esclusione da una partita.

Sospensione o rifiuto a contrarre in relazione all’acquisto del tagliando di accesso all’impianto sportivo per 3 (tre) / 6 (sei) partite / girone di andata-ritorno

Qualora venga irrorata la sanzione della sospensione del cd. gradimento per gli inadempimenti o violazioni del Codice Etico nel corso della stagione, ma la sospensione non esaurisca i suoi effetti nel corso di quella in corso, verrà applicata per le partite della stagione successive (anche per competizioni diverse dal campionato)

Sospensione o rifiuto a contrarre in relazione all’acquisto del tagliando di accesso all’impianto sportivo per n. 1 (uno) campionato

La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nella stagione sportiva in cui viene disposta. Qualora nel campionato in cui è stata applicata residuino meno di 6 (sei) partite, la Società sarà libera di sospendere l’accesso all’impianto sportivo per ulteriori 6 (sei) gare nella stagione successiva, anche in competizioni diverse dal campionato organizzato dalla Lega di appartenenza e trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti

Sospensione o rifiuto a contrarre in relazione all’acquisto del tagliando di accesso all’impianto sportivo per n. 3 (tre) campionati.

La sospensione si intende disposta anche per gare diverse dal campionato.

Revoca

La revoca non può avere durata inferiore a 3 (tre) e superiore a 8 (otto) anni e può essere annullata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’applicazione. La revoca investe l’anno solare e non le sanzioni sportive. L’inibizione alla partecipazione si intende anche per gare diverse del campionato calcistico di Lega.

A questo punto una domanda sorge spontanea: come posso difendermi da questi provvedimenti? Sempre sul codice dei Grigi si legge:

Ricevuta l’informazione circa l’applicazione della misura o comunque la sospensione o il ritiro del gradimento, entro i successivi 15 giorni l’interessato avrà facoltà di richiedere il riesame della misura all’Organismo di Vigilanza della U.S. Alessandria Calcio 1912, mediante email da inviare a info@alessandriacalcio.it o via pec a alessandriacalcio@legalmail.it. Tramite la richiesta di riesame l’interessato potrà rappresentare la propria posizione anche mediante prove a suo favore. L’Organismo di Vigilanza deciderà in via definitiva, sulla base degli elementi a disposizione, se confermare, modificare o revocare la misura applicata, dandone in ogni caso informativa all’interessato, fermi restando i diritti riconosciuti a quest’ultimo dalla normativa vigente, incluso quello di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

Emerge giustappunto una sorta di “conflitto d’interessi”. Come può l’Organo di Vigilanza (esistente in tutte le società) giudicare e in caso rivedere una decisione presa dalla stessa società? Ci troviamo di fronte allo stesso meccanismo perverso del Daspo, dove il tifoso rischia seriamente di non disporre di una difesa equa e super partes. Soprattutto se poco “digesto” alla società. E ci troveremmo – con tutta probabilità – di fronte a una sequela di ricorsi presso la giustizia ordinaria che, presumibilmente, comporterebbero la vittoria del tifoso “incriminato”.

Se parliamo del rapporto supporter/club sappiamo bene che, soprattutto nelle piazze di provincia, spesso la conoscenza è prossima. E sappiamo altrettanto bene dell’esistenza di presidenti e dirigenti poco inclini ad accettar critiche e contestazioni. Pertanto qui nasce l’altro dilemma: come evitare che questo codice di gradimento diventi un’arma a totale appannaggio delle società per reprimere ed eliminare gruppi, persone o movimenti in aperta contestazione con gli stessi? Chi mi assicura che il presidente X non ritenga un dato striscione violento (anche in caso oggettivamente contrario) e non ne approfitti per utilizzare questo codice e revocarmi il titolo d’accesso?

E qua ci colleghiamo anche a quello che in molti hanno ribattezzato “Daspo digitale”, che – se utilizzato –  è forse ancor più grottesco di quello “classico”. Sul codice della Roma si legge che il club si riserva la facoltà di ritirare il proprio gradimento per:

manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui “social media” (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, Forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world, ecc.)”

Innanzitutto va specificato che nel Protocollo d’Intesa non si parla in nessun modo di questo, che pertanto risulta un passaggio inserito “a forza” dall’estensore del codice.

Domanda: cosa si ritiene espressivo di insulto e offesa e cosa no? Sembra un questione dalla facile risposta ma così non è. Posto che dare una moderazione agli utenti social è ormai diventata un’esigenza vera e propria, visto l’utilizzo distorto e spesso psicologicamente violento che se ne fa, mi chiedo se un semplice commento ironico o una critica aspra all’operato del club possa esser considerata violenta e quindi meritevole di sanzione. Mi chiedo se un articolo poco gradito al destinatario, possa far scattare la molla del “ban”.

Senza nasconderci dietro un dito: chi bazzica il mondo del calcio ben conosce determinate metodologie utilizzate dalle società per far fuori personaggi indesiderati. Sia all’interno dei tifosi che dei propri tesserati. Se questo fino a oggi è avvenuto sottotraccia, oggi rischia di esser “legalizzato”. Si rischia di dare in mano a presidenti e dirigenti poco ragionevoli un vero e proprio strumento di distruzione di massa. Che può intaccare pesantemente anche il mondo dell’informazione. Almeno di quella non allineata.

Uno strumento che però, al contempo, per i club può rappresentare un vero e proprio boomerang. Pensate se in occasione di un Milan-Napoli il club rossonero decidesse di ritirare le tessere ai tifosi protagonisti di cori nei confronti dei tifosi partenopei. Probabilmente avremmo mezzo stadio vuoto al turno successo. Oltre a migliaia di ricorsi, ça va sans dire. Pensate se un De Laurentiis qualsiasi, dopo gli striscioni esposti la scorsa settimana a Napoli, volesse fare piazza pulita. Ora avrebbe l’arma giusta, basterebbe saperla calibrare.

È pertanto chiaro che questo codice, così come è stato concepito, andrebbe quanto meno rivisto e reso omogeneo tra tutte le società. Si vuol dare più responsabilità ai club? Ok. Questo però non deve comportare che la loro autorevolezza si trasformi in autoritarismo. O peggio ancora censura e abuso di potere.

Va subito focalizzato il punto, per non ritrovarci in situazioni spiacevoli e controproducenti come fu la tessera del tifoso. Va ricordato, infatti, che questo strumento venne inserito all’interno del Decreto Amato, datato 2007. Per poi esser concretizzato dal Ministro dell’Interno, Roberto Maroni, nel 2010. Restando quindi per tre anni latente. Come sottotraccia, per esempio, restò la possibilità prima di multare e poi di comminare il Daspo in occasione di ripetute trasgressioni del regolamento d’uso dello stadio. Fin quando, da qualche anno, non hanno cominciato ad abbondare ambedue le fattispecie.

Sottotraccia rimasero anche alcuni passaggi della Task Force risalente alla stagione 2014/2015. In particolar modo quello relativo alla divisione dei settore popolari, che per diversi mesi funse da giustificativo alla scelta dell’ex Prefetto di Roma, Franco Gabrielli e dell’ex Questore D’Angelo, di innalzare le tristemente celebri barriere all’interno delle curve dell’Olimpico. Sebbene quella direttiva non parlasse esattamente di barriere, come analizzai all’epoca, venne di fatto utilizzata a proprio piacimento.

Cosa ci dice che questo Codice di Gradimento non venga imposto in maniera lenta e silenziosa per poi divenire una “nuova” tessera del tifoso? Un metodo ancor più selettivo e invasivo per far fuori sia i gruppi organizzati che la parte più folkloristica del calcio?

Va anche ricordato che questo codice è adottato da tutte le società professionistiche (anche da quelle che non l’hanno espressamente pubblicato sul proprio sito) e che viene sottoscritto non solo all’acquisizione degli abbonamenti, ma anche all’acquisto del semplice tagliando. Il che ne rende l’accettazione alquanto subdola.

La certezza è che per i tifosi italiani non c’è pace, e ormai da vent’anni sono costretti a subire attacchi e sperimentazioni sociali che hanno reso l’accesso agli stadi una vera e propria gincana. Non si sentiva certamente il bisogno di un ulteriore appesantimento in questa direzione. Semmai sarebbe necessaria una rivisitazione, in chiave sociale, del calcio e del trattamento dei suoi seguaci.

Cominciando dall’ormai annoso problema del caro prezzi e passando per la difficoltà che spesso si riscontra nell’acquistare un tagliando. E passando per una completa rivisitazione della fase gestionale, che negli ultimi anni ha portato a decine di fallimenti e campionati regolarmente falsati.

Simone Meloni