DOPPIO DASPO VIOLATO, ASSOLTO STORICO ULTRAS DELLO SPEZIA PERCHE’ IL FATTO NON E’ PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO

Brescia-Spezia-Serie-B-2015-16-09Ha rischiato una pena di oltre 1 anno di carcere,D.C,storico Ultrà dello Spezia, per aver contravvenuto a Daspo giudiziale irrogatogli per aver violato provvedimento DASPO comminato il 1 Maggio 2006 dopo la partita a Padova che aveva riportato lo Spezia Calcio in Serie B dopo ben 55 anni. L’Ultras spezzino, con sentenza di condanna dell’11 Febbraio 2008, era stato sottoposto alla pena accessoria prevista dal comma 7 dell’art 6 legge 401/89, con divieto ulteriore di accedere per la durata di anni 5 allo Stadio in occasione delle gare dello Spezia Calcio con obbligo di firma presso la Questura della Spezia in occasione delle manifestazioni sportive ufficiali a cui partecipa lo Spezia Calcio. In data 18 Aprile 2008 gli veniva notificato un ordine di esecuzione delle pene accessorie ma il giovane tifoso non si presentava in svariate occasioni presso la Questura della Spezia e per tale ragione veniva denunciato alla Procura della Repubblica.

La difesa impugnava la sentenza emessa a carico dell’ultras spezzino e ricorreva ulteriormente in Cassazione per evitare che la stessa passasse in giudicato.

Questa mattina la Giudice Dott.ssa Letizia ha accolto la tesi difensiva dell’ Avv.Massimo Lombardi che illustrava come il 7° comma dell’art 6 legge 401/89, nel prevedere che all’atto della sentenza vengano applicate al condannato le pene accessorie specifica che “il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto ai luoghi di accesso di cui al 1° comma è immediatamente esecutivo”, mentre l’ulteriore pena accessoria dell’obbligo di firma non è indicata come immediatamente esecutiva pure a fronte di sentenza non definitiva.

La provvisoria esecutività di una sentenza infatti costituisce norma eccezionale e come tale di stretta applicazione, di tal che in alcun modo essa può essere estesa oltre i casi in essa previsti e, nella specie non può estendersi all’obbligo di presentazione in Questura o in altro ufficio o comando di Polizia.

Dunque l’ Ultras è stato ingiustamente tratto a giudizio sulla presunta violazione di un obbligo al quale al momento del fatto egli non era ancora legittimamente sottoposto.

La tesi difensiva è stata accolta pienamente questa mattina dal Giudice Dott.ssa Letizia, che ha assolto l’ultrà spezzino perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Legittima esultanza del legale Avv. Massimo Lombardi e dell’ultras spezzino che dopo aver gioito per il successo della proprio squadra a Roma, ha avuto un ulteriore grande gioia.

Comunicato dell’avv. Massimo Lombardi.