Con Decreto 97/2018 del 18/09/18 il Tribunale di Milano sez. Misure di Prevenzione ha respinto la richiesta di sorveglianza speciale della durata di anni 3 con obbligo di dimora inoltrata dalla Questura di Milano a carico di Ivan Luraschi nel mese di luglio 2018.

La richiesta trae origine normativa dal d. lgs. 159/2011 e dalla legge 14672014 (Legge Renzi-Alfano) che hanno introdotto l’applicabilità della misura della sorveglianza speciale a coloro che siano indiziati di avere agevolato gruppi e persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’art 6 della legge 13 Dicembre 1989/401 o la cui pericolosità sia desunta dalla commissione abituale di reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica e dall’aver subito ripetutamente applicazioni del DASPO.

Allo stato attuale non risultano molti tentativi di applicazione.

La richiesta della Questura traeva sostanziale fondamento dall’episodio senza dubbio più importante ovvero la denuncia per estorsione ai danni dei gestori del bar e del Palazzetto del Ghiaccio di via dei Ciclamini di Milano.

Secondo l’assunto investigativo Luraschi avrebbe costretto il pagamento costante di una quota (da 100 a 200 euro a partita o ad evento organizzato) usando la forza intimidatrice del gruppo ultras dei tifosi dell’hockey su ghiaccio per essere sufficientemente persuasivo.

Il Pm procedente, a seguito di interrogatorio reso dall’interessato e di deposito di documentazione varia inerente il rapporto di collaborazione, ha richiesto l’archiviazione della suddetta indagine ed il GIP ha recepito con decreto motivato. L’acquisizione in udienza del provvedimento che mette la parola fine all’indagine per il reato di estorsione è stato valutato positivamente dal Collegio che ha rilevato, in sede di motivazione, come: “le indagini approfondite della polizia giudiziaria non hanno consentito di provare che Luraschi abbia posto in essere condotte minatorie o violente per indurre esponenti della società Kryo srl ad elargirgli saltuariamente somme di danaro ed anzi dalle intercettazioni pare effettivamente configurabile un rapporto di collaborazione (sorto non per effetto di violenza o minaccia da parte dell’indagato) con la società Kryo srl”. Il Tribunale ha concluso affermando lapidariamente che: “neppure in un’ottica indiziaria come è quella preventiva è possibile ricondurre a Luraschi il reato di estorsione ipotizzato nella proposta dalla Questura”.

Infine, il Collegio ha analizzato i Daspo subiti dal prevenuto ed ha rilevato che il provvedimento emesso oltre 13 anni or sono difetta del requisito dell’attualità, che il Daspo del Questore di Milano del 2014 a seguito di un confronto tra tifosi e giocatori dell’Olimpia Milano è stato annullato dal Tar Lombardia con sentenza 2836/14, il provvedimento emesso dal citato Questore in relazione al reato di estorsione è stato “ampiamente ridimensionato” dal decreto di archiviazione penale del 27/2/18 che ha escluso atti di violenza o minaccia da parte dell’interessato.

“Curioso” il motivo dell’annullamento del Daspo della durata di anni 4 emesso dalla Questura di Milano in occasione del colloquio con i giocatori e con coach Banchi: “è comunque dirimente rilevare, ai fini dell’accoglimento, come i fatti accaduti non sembrano affatto integrare gli estremi dell’aggressione fisica o delle minacce. Sul punto, è decisiva l’analisi del video allegato in atti da entrambe le parti, che rappresenta il contesto dei luoghi ed il clima emotivo che hanno caratterizzato l’episodio dell’11.2.2014. In particolare, pur considerata la concitazione conseguente al diretto contatto tra i tifosi e la squadra Olimpia Milano, non è emersa alcuna condotta di carattere minaccioso o violento, quanto, piuttosto, un confronto sulle cause che avrebbero determinato un calo di rendimento dei giocatori (imputato, pare di capire, a mancanza di determinazione e concentrazione). Difatti, dopo un articolato discorso del leader della tifoseria, inframmezzato dalle osservazioni di alcuni giocatori, si vede il coach della squadra prendere la parola, spiegando ai tifosi la condizione fisica e psicologica vissuta dal team in quella fase della stagione agonistica, con l’evidente fine di ripristinare un rapporto di fiducia con la tifoseria”.