Non è la prima notizia di questo genere che accogliamo su queste pagine, eppure non cambia mai niente. Nonostante l’ennesima assoluzione penale per l’utilizzo, coreografico e non violento, di torce e fumogeni dentro lo stadio, non cambia la legge né la sua applicazione: chiunque viene intercettato in uno stadio con un qualsiasi artifizio pirotecnico senza alcun intento violento, si becca immediatamente DASPO e denuncia.

Anche se resta una goccia nel mare, comunque, fa piacere l’assoluzione da ogni capo per tre ultrà tarantini rei, a detta della pubblica accusa, di aver violato la legge sulla violenza negli stadi. Di seguito riportiamo il comunicato pervenutoci dall’Avvocato Fabio Fantastico, uno dei legalidei supporters tarantini:

Volevo rendere edotta la Vostra Spettabile Redazione che in data 7.1.2017 il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica (D.ssa Fanuli), ha assolto 3 ultras tarantini, appartenenti ai gruppi organizzati Ultrapaz e Krazy Group, per il reato di cui all’art. 6 ter L. 401/89, per l’utilizzo e la detenzione di strumenti per l’emissione di fumo (c.d. “fumogeni”) all’interno dello Stadio Erasmo Iacovone di Taranto in occasione dell’incontro di calcio Taranto-Turris Neapolis, avvenuto il 29 Settembre 2013.

In quell’occasione i tre Ultras furono denunciati a piede libero e sottoposti alla misura del Daspo.

Il Giudice del Tribunale Monocratico ha accolto la tesi difensiva degli Avv.ti Fabio Fantastico e Marino Galeandro del Foro di Taranto, ritenendo che nella circostanza non si potesse applicare rigidamente la normativa per il contrasto della violenza negli stadi.

Il Giudice Monocratico ha interpretato in termini estensivi la norma in questione, valutando positivamente l’azione posta in essere dai tre ultras tarantini, ripresi dalla telecamere di sorveglianza dell’impianto sportivo nel mentre accendevano e riponevano sui gradoni della Curva Nord diversi fumogeni.

Nella circostanza, i difensori degli Ultras Tarantini, hanno dimostrato che l’introduzione e l’utilizzo dei fumogeni, in quella occasione, non avevano alcun intento finalizzato alla violenza, ma bensì venivano usati solo per un “uso coreografico” e per commemorare un ragazzo della Curva che era da poco scomparso.

A seguito dell’istruttoria dibattimentale è emerso, infatti, che le torce erano state accese e riposte sui gradoni della Curva Nord, e non erano state utilizzate in modo violento per essere scagliate né contro tifosi avversari né contro le Forze dell’Ordine presenti all’interno del campo di gioco dello Stadio Iacovone.

I difesori a sostegno della loro tesi difensiva hanno, inoltre, depositato nel fascicolo del Dibattimento altre sentenze dei Giudici di Merito (Tribunale di La Spezia, Bologna, Lanciano, Brindisi, Lecce) che avevano assolto altri Ultras dal reato di possesso ed utilizzo di artifizi pirotecnici.

Per tali motivi, il Tribunale di Taranto ha ritenuto di mandare assolti i tre tifosi perché il fatto contestato non sussiste.

Ringrazio la Redazione.

Avv. Fabio Fantastico