Per la Nocerina, il primo turno dei playoff di Serie D, si giocherà a porte chiuse e in campo neutro in quel di Frattamaggiore. Contro i pugliesi del Gravina dunque, i Molossi non potranno contare sull’apporto del pubblico amico in questa delicata gara per le sorti della loro stagione.

A pagare, in questa sorta di meccanismo perverso da sempre applicato al tifo, in cui le colpe individuali diventano collettive, sono anche i tifosi del Gravina, non potendo assistere al match, nonostante la loro ovvia estraneità ai fatti. Alla stessa maniera paga tutta la tifoseria nocerina indistintamente, nonostante i fatti più eclatanti (uno steward avrebbe schiaffeggiato un calciatore del Bisceglie) siano ascrivibili addirittura al servizio d’ordine interno, mentre, sempre secondo il giudice sportivo, l’altro evento determinante è a carico di un singolo tifoso che, in tribuna e non in curva, ha aggredito e ferito due dirigenti biscegliesi.

La società campana, su consiglio dei propri legali, ha deciso di non fare ricorso. Queste che seguono sono le motivazioni addotte dal giudice per la squalifica:

…per avere un proprio sostenitore aggredito con calci e schiaffi due dirigenti della società ospitata che si trovavano in tribuna. A seguito dell’aggressione uno dei due dirigenti presentava vistosa epistassi, mentre l’altro presentava segni di mancamento tanto da rendere necessario l’intervento dei sanitari presenti a bordo campo. Inoltre al termine della gara, diversi steward, spintonavano ed insultavano i calciatori avversari andati a festeggiare la vittoria sotto il settore occupato dai propri sostenitori ed uno di questi colpiva un calciatore avversario con uno schiaffo. Si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine per consentire ai calciatori di raggiungere gli spogliatoi.

Al termine della gara, infine, veniva indebitamente aperto un cancello che dagli spalti consentiva l’accesso di numerose persone al recinto di gioco. Sanzione di 3500 euro così determinata in considerazione della estrema gravità della condotta tenuta dagli addetti alla sicurezza con violazione dei doveri inerenti al servizio pubblico cui erano adibiti, nonché in considerazione dei danni cagionati alla incolumità fisica dei soggetti aggrediti e della recidiva reiterata”.