Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato dell’Avvocato Puggioni su un ricorso accolto in merito a una multa comminata a un tifoso romanista per l’esposizione di uno striscione non autorizzato.
Spettabile Redazione,
relativamente alla vicenda in oggetto, Vi segnalo la rilevante decisione resa dal Giudice capitolino di accoglimento del ricorso presentato dal giovane tifoso romanista al quale è stata contestata l’introduzione ed esposizione di uno striscione non autorizzato.
Tale condotta assumerebbe particolare rilievo, poiché come noto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Amato 41/2007 chi entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene in violazione dello stesso regolamento, comporta l’allontanamento dall’impianto.
Inoltre, come avvenuto nel caso di specie, gli accertamenti possono essere disposti anche – in assenza di fatti penalmente rilevanti – sulla base di documentazione video fotografica e qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nel corso della medesima stagione può essere destinatario di DASPO e delle prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.
In occasione dell’evento sportivo A.S. Roma – Spal valevole per il Campionato di calcio serie A Tim stagione 2017/2018 disputato il 1 dicembre 2017 veniva esposto lo striscione SANGUE ROMANO….DDR NOSTRO CAPITANO!!! ROMA” .
La Polizia di Stato identificava e sanzionava dei tifosi per la violazione degli articoli 1 septies comma 2 del decreto legge 24 febbraio 2003 n. 28, convertito in legge 24 aprile 2003 n. 88 e 5 dalla legge 4 aprile 2007 n. 41, per aver introdotto ed esposto uno striscione all’interno dello Stadio Olimpico di Roma nel corso della partita.
Uno di questi ricorreva avverso tale provvedimento deducendo sotto un duplice profilo, l’astratta configurabilità dell’illecito contestato e la violazione di legge con particolare riguardo al principio di colpevolezza, poiché qualunque sanzione amministrativa può essere disposta solo nei confronti dell’autore responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
RingraziandoVi anticipatamente per la cortese attenzione, porgo cordiali saluti ed allego la decisione oggetto di narrativa.
Avv. Federico Puggioni