Il Tar Lombardia, Brescia sent. 328/2020, pubblicata il 05/05/20, annulla il daspo di anni 7 emesso a carico di un tifoso del cagliari per gli scontri a Palazzolo contro i supporters del Brescia nel corso dell’estate del 2017.
Già l’obbligo di firma era subito caduto a seguito della non convalida da parte del Gip del Tribunale di Brescia che in data 20/12/17 aveva rilevato lacune nell’identificazione del soggetto inquadrato nei fotogrammi acquisiti al fascicolo di indagine ritenendo ” del tutto inattendibile il riconoscimento operato dal personale della Questura di Cagliari (…) mediante la visione delle riprese audiovisive degli scontri”, restando in definitiva dubbia l’effettiva partecipazione del ricorrente ad atti di violenza.

Il Tar ha confermato i dubbi già espressi dal Giudice per le Indagini Preliminari ed ha ritenuto come la ” identificazione sia del tutto carente e inattendibile, e come tale inidonea a giustificare l’irrogazione della sanzione impugnata”, a causa sia dell’assenza di nitidezza delle immagini sia della lontananza del soggetto effigiato, che non consentono né di individuare i lineamenti di quest’ultimo e di valutarne la corrispondenza rispetto a quelli della foto-tessera allegata alla carta di identità, né di verificare, se non con margini inaccettabili di approssimazione, la corrispondenza dell’abbigliamento rispetto alle foto che lo ritraggono in atteggiamento pacifico.

Il Tribunale ha concluso ritenendo che “l’affermazione contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato secondo cui “Le immagini su indicate ritraggono [il ricorrente] , riconosciuto senza ombra di dubbio da personale della Digos di Cagliari in quanto soggetto noto a quell’ufficio per essere un aderente al gruppo ultras “Sconvolts”, costituisce una mera petizione di principio priva del benchè minimo riscontro oggettivo verificabile da questo giudice, e come tale inidonea a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, peraltro di entità non trascurabile attesa la durata della misura irrogata, prossima al massimo edittale”.