Durante la gara di pallacanestro fra Trieste e Virtus Bologna dello scorso campionato di A2, quattro tifosi della squadra giuliana erano stati raggiunti da daspo della durata di 5 anni (uno solo di questi, invece, della durata inferiore di 3 anni) con l’accusa di vari reati quali resistenza, lesioni, oltraggio e superamento indebito di recinzione.

Su istanza dell’avvocato Giovanni Adami, difensore dei quattro, il GIP del tribunale di Trieste ha deciso di non convalidare l’obbligo di firma richiesto dalla locale questura. I reati contestati di oltraggio, resistenza e lesioni si erano verificati nel corso della partita, durante il fermo di un tifoso, l’ipotesi invece di superamento indebito riguarda il post partita, allorquando i supporter contrapposti hanno tentato di venire a contatto.

Sul reato d’oltraggio il GIP s’è rifatto al principio già fatto proprio in passato dal tribunale triestino nonché dalla giurisprudenza di legittimità: lo stesso non rientra nell’elenco tassativo delle ipotesi di cui all’art. 6 c. 1 della legge antiviolenza. Varcare la soglia di un portone per pochi secondi, senza che vi fosse reazione alcuna da parte delle forze dell’ordine e nessun concreto pericolo per l’ordine pubblico, non va dunque considerato come reato di scavalcamento indebito di recinzione.

L’obbligo di firma non deve essere sempre automatico, secondo il GIP, ma deve rispondere a un’adeguata e personalizzata da parte del questore e del pm nei confronti degli interessati.