Una riflessione dell’avvocato Emilio Coppola di Napoli su un caso sollevato dal collega Matteo Carpi di Genova.

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La Questura di Genova (Prot. 0009374 dd 24/03/16) ha appena fornito un’interpretazione secondo la quale nei 3 anni successivi allo scadere del Daspo, il soggetto potrà solo acquistare il biglietto nominativo per la partita in casa, mentre dopo la scadenza di detto periodo (successivo al Daspo) potrà chiedere per l’appunto la “riabilitazione amministrativa” e quindi ottenere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del medesimo divieto che sono intesi come la possibilità di sottoscrivere la tessera del tifoso e, quindi, l’abbonamento e pure il biglietto per andare in trasferta oppure il “voucher” o la cosiddetta “away card”.
Quindi gli effetti pregiudizievoli sono quelli che implicano il divieto di vendita di ogni tagliando, abbonamento, carnet che non riguardi il semplice biglietto casalingo.
Si crea così una nuova figura di “pericoloso” (a Daspo scontato) ovvero del pericoloso per le trasferte e per la lunga presenza nello stadio di casa (abbonato), ma non pericoloso se partecipa saltuariamente all’evento domenicale (biglietto una tantum solo per i match casalinghi).
Ma dov’è il fondamento normativo? Non c’è una norma, non c’è un Regolamento, non c’è una Circolare, non c’è una Determinazione da parte dell’Osservatorio (né la 27/09 né la 33/09 ne parlano…).
Ci si riferisce ai “lavori preparatori” del Decreto Legge Renzi-Alfano convertito in legge 146/2014 nel corpo dei quali si ricaverebbe che solo con la rimozione degli ulteriori effetti pregiudizievoli il prevenuto è in grado di acquistare tessera del tifoso, voucher, carnet, away card, abbonamenti e pertanto si collega la portata e gli effetti dell’art. 8Bis (“riabilitazione amministrativa”) non all’eliminazione delle condizioni qualificanti in recidivo, ma alla possibilità di acquistare quelli che vengono interpretati come sovvenzioni, facilitazioni, contributi di qualsiasi natura compresi i biglietti a prezzo agevolato o gratuito. Fondamentalmente dietro al concetto di sovvenzioni, facilitazioni etc… si nasconde la possibilità di acquisire la Tessera del Tifoso, l’away card, l’abbonamento, il carnet etc… Tutti strumenti normali di accesso agli stadi, per nulla “agevolati” o “facilitati”…
L’interpretazione come proposta dalla Questura di Genova implica che alla scadenza naturale del Daspo entri in vigore una sorta di limitazione della libertà di circolazione costituzionalmente garantita (art. 16 Cost.) e basata su quanto contenuto nella Verifica delle quantificazioni pag. 4 articoli 2-4: “viene esteso l’ambito di applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. Vengono inoltre specificati i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso [articolo 3, comma 1, lettere b) e c)” ovvero a pag. 9 delle Schede di Lettura: “infine, il decreto-legge disciplina (aggiungendo il comma 8-bis nell’art. 6) il procedimento per ottenere, alla cessazione del DASPO, la sostanziale riabilitazione dell’interessato, ovvero la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli connessi all’applicazione del divieto da parte del questore (si pensi agli effetti previsti dagli artt. 8 e 9 del DL n. 8 del 2007, sui quali interviene l’art. 3 del decreto in commento, al quale si rinvia)” ed anche la stessa proposta di legge a pagg. 3 e 4 Atti Parlamentari Camera dei Deputati 2616 afferma: “Un ultimo intervento introduce nel tessuto del citato articolo 6 della legge n. 401 del 1989 il nuovo comma 8-bis che, colmando una lacuna attualmente esistente, prevede per il soggetto che abbia scontato il DASPO la possibilità di richiedere al questore la cessazione dei relativi effetti, diversi da quelli preclusivi dell’accesso ai luoghi dove si tengono competizioni sportive, derivanti dalla misura preventiva (ad esempio, quelli di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007)”.

Il prevenuto non può seguire la squadra in trasferta o comprare l’abbonamento. Non può liberamente circolare sebbene abbia scontato regolarmente il Daspo… Il tutto per 3 anni…
Esattamente come l’art. 9 l. 41/07 anche l’art. 8 -così interpretato- comporta una prolungamento del periodo di diserzione degli stadi senza fondamento normativo e -purtroppo- costituendo un ulteriore ne bis in idem sanzionatorio.

Le parole chiave dentro le quali la Questura vede contenuti gli abbonamenti, le tessere del tifoso, i voucher, i carnet,
Del resto mai nessuna Determinazione dell’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive ha ipotizzato un triennio di limitazione degli accessi allo stadio dopo la scadenza del Daspo.
La già citata Determinazione 33/2009 dell’Osservatorio così interpreta gli artt. 8 e 9 della legge 41/07: “I competenti uffici del Dipartimento, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti e la Lega Pro, ognuno per la parte di propria competenza, sono invitati a dare la massima diffusione, a livello territoriale, dei seguenti criteri di applicazione dell’ art 8 del dl 8 febbraio 2007 n.8, come convertito con la legge 4 aprile 2007 n.41, riferibile al programma tessera del tifoso: – sono temporaneamente escluse dal “programma” le persone attualmente sottoposte a DASPO ovvero ad una delle misure previste dalla legge 27/12/56 n.1423 (c.d. misure di prevenzione)”. Ergo: non possono avere la tessera del tifoso le persone assoggettate a Daspo (sacrosanto!) ma non parla certo del triennio successivo alla scadenza…
Curve sempre più laboratorio di repressione!

Avv. Emilio Coppola