Il Tribunale Amministrativo della Toscana ha annullato due daspo della durata di 10 e 8 anni a due tifosi del Grosseto precisando che il legame tra condotta violenta e manifestazione sportiva è ancora un aspetto fondamentale ed imprescindibile per ritenere il dsapo legittimo…

La complessa vicenda giudiziaria, durata oltre 9 mesi, ha prima visto il Gip presso il Tribunale di Grosseto non convalidare l’obbligo di firma, poi il Questore riemettere i daspo cambiando e precisando la motivazione, quindi un altro Gip presso il Tribunale toscano non convalidare ulteriormente l’obbligo di firma (sempre accogliendo le deduzioni difensive dell’avv. Lorenzo Contucci) ed infine, dopo due udienze, il Tar di Firenze annullare completamente i due daspo accogliendo il ricorso dell’avv. Giovanni Adami.

Il caso riguardava un litigio per il possesso di alcune borse contenenti magliette sportive all’interno di una struttura calcistica del Centro Sportivo dell’US Grosseto 1912.

L’assenza di collegamento dell’azione col tifo violento e la mancanza di una contestuale manifestazione sportiva hanno spinto il Gip a ritenere che “non sia sufficiente una qualsiasi relazione e/ o collegamento occasionale con un evento sportivo, bensì sia necessario un immediato univoco nesso eziologico con il medesimo. Non può pertanto rilevare un rapporto di mera occasionalità tra condotta ed evento sportivo, bensì un rapporto qualificato nella quale la manifestazione sportiva si ponga quale causa scatenante la condotta violenta, anche se questo venga posto in essere distante e non nel medesimo contesto come capita nelle contestazioni dei tifosi sul rendimento della squadra ex post rispetto alla partita (e questo è il significato del termine “in occasione” che accompagna quel “a causa” del testo normativo)”.

E da ultimo il Tar con sentenza 549/2023 ha definitivamente chiarito che: “Non può dirsi che la violenza fisica e verbale attribuita al ricorrente sia stata compiuta “in occasione di manifestazioni sportive”, essendo verosimile che il ricorrente neppure fosse a conoscenza dell’essere in corso una manifestazione sportiva; ne è riprova la circostanza che l’amministrazione, nel primo adottato atto, neppure ha citato l’allenamento dei Giovanissimi, emerso solo successivamente. È certo, sulla base della stessa narrativa dei fatti risultante dal provvedimento impugnato, che il ricorrente non era certo pervenuto al centro sportivo per assistere agli allenamenti dei Giovanissimi della squadra, né risulta che abbia di fatto assistito a tali allenamenti; gli episodi di violenza contestati non possono dirsi avvenuti con un qualche tipo di collegamento con i suddetti allenamenti, che avevano luogo in altra parte del centro sportivo e risultano quindi estranei ai fatti di violenza stessa.

Né può dirsi che i fatti di violenza contestati siano stati posti in essere “a causa delle manifestazioni sportive”. Infatti non risulta che i fatti medesimi siano in alcun modo correlati all’essere i soggetti appartenenti a tifoserie diverse, ovvero comunque causati da fatti sportivi, per quanto distortamente interpretati”.