Con le ordinanze 51/2023 e 54/2023 il Tribunale Amministrativo dell’Alto Adige ha sospeso due daspo (anni 5 con firma ed anni 3 senza obbligo di presentazione) irrogati dal locale Questore ad altrettanti tifosi del Como, indiziati dell’accensione di fumogeni all’interno della Tribuna “Cannazza”, nel corso di Sudtirol-Como del recente torneo cadetto disputatasi l’11/2/2023.

Il Tar ha accolto la richiesta di sospensione del daspo formulata dagli avv.ti Di Marco, Radaelli e Adami reputando che l’accensione del fumogeno debba creare concreto pericolo per i presenti ai sensi dell’art. 6Bis l. 401/89 per poter sostenere l’emissione di un daspo che sia legittimamente messo.

Il Tribunale altoatesino rilevava che dalla motivazione dell’impugnato daspo non si poteva evincere l’attribuibilità ai ricorrenti di una condotta riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 6 della L. n. 401/89, non risultando indicato, in concreto, un episodio di violenza al quale egli avrebbe preso parte attiva o una condotta chiaramente preordinata alla partecipazione a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione.

Il Tar sottolineava come dall’istruttoria riversata in atti emergeva piuttosto che i due tifosi “accendevano un fumogeno di colore azzurro e lo brandivano incitando la propria squadra“. Proprio elementi come questi lasciano trasparire come l’accensione fosse a mero titolo folkloristico, senza alcun tipo di pericolosità per i tifosi della squadra avversaria, per la polizia presente, per gli atleti, etc.

Il tribunale sudtirolese è riuscito a distinguere le condotte effettivamente (concretamente) pericolose da quelle solo apparentemente tali. La legge antiviolenza nasce nel 1989 per reprimere comportamenti violenti o minacciosi ma comunque pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica e per chi si reca allo stadio ma purtroppo la sua applicazione effettiva è scivolata anche comprendendo nel daspo casi francamente incomprensibili quali sedersi due volte su un seggiolino non corrispondente al numero impresso sul biglietto, il ritardo di qualche minuto nel presentarsi in Questura per l’obbligo di firma, accedere allo stadio con un pass non intestato alla persona che ne usufruisce, l’aver comprato dei biglietti eludendo il divieto di trasferta senza poi nemmeno partire per la trasferta.