Il Tribunale Amministrativo della Liguria ha sospeso il daspo della durata di anni 1 ad un tifoso spezzino il quale, al termine di Spezia-Juventus del 19/02/2023, aveva – secondo la tesi della Questura – colpito con alcuni pugni il pullman dei giocatori juventini che stava lasciando lo stadio Picco e, poi, negato le sue generalità ai tutori dell’ordine prontamente accorsi.

La tesi del difensore avv. Adami sottolienava come l’assistito avesse più che altro appoggiato le mani sulla fiancata del pullman societario e che in quella circostanza (sotto le telecamere, in presenza di polizia, in assenza di tifoseria ospite, pullman scortato) ogni tipo di iniziativa violenta o minacciosa fosse assolutamente impossibile da realizzare.

Per quanto riguarda la fase immediatamente successiva, ovvero il rifiuto di fornire le proprie generalità, la difesa ha rimarcato come non sia un reato riconducibile all’alveo delle condotte esplicitamente previste dall’art. 6 l. 401/89, seguendo la tesi già prospettata nel ricorso 31/2023 quando sempre il Tar ligure sospese il daspo in capo ad un tifoso laziale emesso sempre dal Questore di La Spezia.

Il Tribunale amministrativo, in sintesi, ha ritenuto che la condotta contestata (colpire con le mani alla fiancata del pullman e iniziale rifiuto di fornire le proprie generalità) non configurasse nel suo insieme i presupposti di legge per l’adozione del provvedimento di allontanamento dagli stadi.